Come stabilito dal D.Lgs. n.152/06 (parte V, Allegato IX Impianti termici civili, Parte II requisiti tecnici e costruttivi, punto 2.9) le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire adeguata dispersione degli inquinanti. Quindi “le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri.”