Direttiva ATEX 2014/34/UE
Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
Come abbiamo già visto in un precedente articolo, con la direttiva 94/9/CE ATEX (recepita in Italia con il DPR n. 126 del 23 marzo 1998 ed in vigore dal 1° luglio 2003), l’Unione Europea ha definito i requisiti di sicurezza necessari per tutti gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. La direttiva deve infatti il suo nome alle parole ATmosphères EXplosibles (ATEX) ed è destinata a garantire all’interno della Comunità Europea la libera circolazione dei prodotti fissandone i requisiti essenziali di sicurezza e salute.
Il 29 marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE, che ha abrogato la precedente a decorrere dal 20 aprile 2016.
In Italia, il recepimento di questa direttiva è avvenuto attraverso il Decreto Legislativo n. 85 del 19 maggio 2016 (in Germania con il Drucksache 499/15 del 15 ottobre 2015, in Francia con il décret 2015-799 del 1° luglio 2015, in Spagna con il Real Decreto n. 144/2016 dell’8 aprile 2016). Come per la precedente, lo scopo della direttiva è quello di facilitare la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea, tutelando le imprese e gli utilizzatori ed armonizzando le legislazioni degli stati membri.
Nel dettaglio la Direttiva fa riferimento agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Intendendo con:

- «apparecchi»: le macchine, le apparecchiature, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla generazione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale e che, a causa delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un’esplosione;
- «sistemi di protezione»: dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, messi a disposizione sul mercato separatamente come sistemi con funzioni autonome;
- «atmosfera potenzialmente esplosiva»: un’atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa di condizioni locali e operative.

Inoltre, la normativa viene estesa anche a tutti i dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione che non vengono utilizzati all’interno di atmosfere potenzialmente esplosive, ma che risultano necessari per il funzionamento dei sistemi di protezione dai rischi di esplosione. La nuova Direttiva non ha comportato particolari cambiamenti ai contenuti tecnici presenti nella Direttiva 94/9/CE, ma ha riportato in modo più evidente gli obblighi delle varie figure coinvolte nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti destinati ad essere installati in zone a rischio esplosione, allineandosi così al nuovo quadro legislativo (Decisione 768/2008/CE).
Di seguito alcuni dei principali cambiamenti apportati dalla Direttiva 2014/34/UE rispetto alla precedente 94/9/CE.
Ampliamento delle definizioni con le integrazioni del Nuovo Quadro Normativo
Il Nuovo Quadro Normativo (NQN), noto anche come Pacchetto merci 2008, è stato adottato in Consiglio il 9 luglio 2008 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 13 agosto 2008. Esso introduce importanti novità riguardo la libera circolazione delle merci nel mercato dell’Unione Europea in quanto rafforza l’attuazione della legislazione sul mercato interno e migliora le regole di vigilanza al fine di aumentare la protezione per i consumatori. Nel dettaglio, esso è formato dai due regolamenti e dalla decisione di seguito riportati:
- Regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce le procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro;
- Regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
- Decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti

Descrizione degli operatori economici e dei loro obblighi
La nuova direttiva ATEX 2014/34/UE presenta una dettagliata revisione delle definizioni presenti e, in particolare, specifica le differenze tra i diversi operatori economici:
- «fabbricante»: “una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendo il proprio nome o marchio o lo utilizza a fini propri”. Tra gli altri compiti, i fabbricanti devono garantire che i prodotti siano fabbricati in conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, preparare la documentazione tecnica, eseguire (o far eseguire) la procedura di conformità, apporre il marchio di protezione dalle esplosioni e un numero di tipo/serie/lotto per permettere l’identificazione;
- «rappresentante autorizzato»: “una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti”. Questi ultimi riguardano principalmente il rapporto con le autorità e la messa a disposizione della dichiarazione di conformità UE e della documentazione tecnica;
- «importatore»: “una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che commercializzi sul mercato UE un prodotto originario di un Paese terzo”. Tra gli altri obblighi, egli deve immettere sul mercato prodotti conformi verificando che il fabbricante abbia eseguito la procedura specifica e preparato la documentazione tecnica e che siano presenti marcatura CE e documenti prescritti;
- «distributore»: “una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che metta un prodotto a disposizione sul mercato”. Prima di immettere un prodotto sul mercato, oltre agli altri obblighi, essi devono verificare la presenza della marcatura CE e dei documenti prescritti; garantire che le condizioni di immagazzinamento e trasporto non ne compromettano la conformità.
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