Direttiva europea ATEX 2014/34/UE per la regolamentazione di attrezzature e impianti per atmosfera esplosiva
Quando si progettano impianti di aspirazione e abbattimento degli inquinanti dell’aria è fondamentale considerare le caratteristiche del sistema produttivo e degli inquinanti emessi. Come abbiamo visto in un precedente articolo sulle polveri esplosive, molti processi industriali comportano l’utilizzo di sostanze che possono causare deflagrazioni. Gli impianti devono quindi essere progettati e realizzati in conformità alla Direttiva ATEX 2014/34/UE. Vediamo insieme i dettagli principali della nuova Direttiva ATEX.
Il 29 marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE, che ha abrogato la precedente Direttiva ATEX 94/9/CE a decorrere dal 20 aprile 2016. In Italia, il recepimento di questa direttiva ATEX è avvenuto attraverso il Decreto Legislativo n. 85 del 19 maggio 2016.
Con la Direttiva ATEX, l’Unione Europea ha definito i requisiti di sicurezza necessari per tutti gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Questa direttiva di prodotto si rivolge direttamente ai costruttori con lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci in oggetto all’interno dell’Unione Europea. Inoltre, la direttiva ATEX viene estesa anche a tutti i dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione che non vengono utilizzati all’interno di atmosfera esplosiva, ma che risultano necessari per il funzionamento dei sistemi.
Nello specifico, la direttiva ATEX definisce come:
La nuova Direttiva ATEX non ha comportato particolari cambiamenti ai contenuti tecnici presenti nella Direttiva ATEX 94/9/CE, ma ha riportato in modo più evidente gli obblighi delle varie figure coinvolte nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti destinati ad essere installati in zone a rischio esplosione, allineandosi così al nuovo quadro legislativo (Decisione 768/2008/CE). Vediamo insieme le figure coinvolte e i relativi obblighi.
Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, il fabbricante è colui che deve garantire la conformità dell’apparecchio/ sistema o componente oggetto di valutazione.
Gli allegati da III a IX della Direttiva ATEX descrivono le procedure di valutazione della conformità, che comprendono: esame CE del tipo, verifica di unico prodotto e controllo di fabbricazione interno. Quest’ultimo, spesso definito erroneamente come “autocertificazione”, presuppone una valutazione autonoma del fabbricante relativamente alla conformità del prodotto che intende immettere sul mercato.
Qualsiasi sia la procedura adottata, tutti i passaggi formali ed informali devono essere completati a cura del fabbricante ed includono:
Al termine del processo di valutazione delle conformità il costruttore deve emettere la dichiarazione di conformità che deve contenere i seguenti elementi:
La dichiarazione di conformità deve essere seguita dalla Marcatura CE, per i dettagli ad essa relativa vi invitiamo a leggere l’articolo dedicato.
Le procedure di valutazione viste in precedenza sono molteplici, ma il fabbricante come sceglie a quale riferirsi? Per rispondere a questa domanda è necessario puntualizzare che, come specificato nell’allegato 1 della direttiva ATEX, i prodotti vengono suddivisi in due gruppi:
La scelta della procedura di valutazione della conformità viene effettuata sulla base di questa classificazione e tenendo in considerazione anche le categorie di appartenenza delle apparecchiature. I due gruppi sopra descritti vengono infatti ulteriormente suddivisi in base al livello di sicurezza garantito dalle apparecchiature.
Nello specifico il gruppo I si divide in apparecchi di categoria M1 e M2, mentre il gruppo II è suddiviso in categoria 1, categoria 2 e categoria 3. Vediamo insieme i dettagli
Gli apparecchi del gruppo II, sono poi suddivisi in base alla tipologia di sostanze che danno luogo all’atmosfera esplosiva ATEX: in caso di polveri nella marcatura dell’apparecchio viene indicata la lettera D dopo la categoria (1D, 2D o 3D), mentre in caso di gas, vapori e nebbie oleose viene riportata la G (1G, 2G o 3G).
Come abbiamo visto, la Direttiva ATEX è molto ampia e interessa molte realtà industriali. Quando ci si trova in presenza di atmosfera esplosiva ATEX è molto importante scegliere consulenti e fornitori con la giusta esperienza nel campo. In Tecnosida progettiamo e realizziamo impianti per il trattamento degli inquinanti dell’aria appositamente studiati sulle specifiche esigenze dei nostri clienti: in oltre 40 anni di esperienza abbiamo realizzato innumerevoli sistemi ATEX applicati in atmosfera esplosiva con ottimi risultati! Contattaci per un sopralluogo senza impegno!
Direttiva europea ATEX 2014/34/UE per la regolamentazione di attrezzature e impianti per atmosfera esplosiva
Direttiva europea ATEX 2014/34/UE per la regolamentazione di attrezzature e impianti per atmosfera esplosiva
Direttiva europea ATEX 2014/34/UE per la regolamentazione di attrezzature e impianti per atmosfera esplosiva
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