Approfondimento legislativo
La direttiva macchine, o MD (Machinery Directive), è un insieme di regole rivolte ai costruttori di macchine e quasi-macchine commercializzate ed utilizzate all’interno dell’Unione Europea.
Con questa direttiva l’UE stabilisce i Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) al fine di:
La direttiva 2006/42/CE (nota anche come “Nuova direttiva macchine” in quanto sostituisce la precedente 98/37/CE) è stata recepita in Italia mediante il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 ed è entrata in vigore in tutta Europa a partire dal 29 dicembre 2009.
Come si evince dal nome, e come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, la direttiva macchine ha come oggetto macchine e quasi-macchine. Ma nel dettaglio qual è il campo di applicazione?
Per rispondere a questa domanda facciamo riferimento direttamente al testo della direttiva 2006/42/CE dove vengono specificati e definiti i prodotti interessati dalla normativa:
Nella citata normativa la macchina viene definita come “insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato, di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”
Nell’articolo 2 lettera a della direttiva vengono esposte ulteriori specifiche su questo punto. Per maggiori informazioni trovi qui il testo completo della DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
La direttiva definisce le quasi-macchine come i “prodotti che per svolgere la loro funzione devono essere assemblati con altre macchine o quasi-macchine”
La loro definizione nella norma è: “dispositivi che vengono assemblati alla macchina dopo la messa in servizio della stessa. Il montaggio viene eseguito dagli operatori, quindi il fabbricante deve prevedere le modalità di assemblaggio e di interfacciamento con la macchina in modo da assicurarne un utilizzo sicuro”;
I componenti di sicurezza, ai sensi della 2006/42 sono: “elementi senza i quali la sicurezza degli utilizzatori viene messa a rischio”
Nel testo della direttiva vengono individuati come “attrezzature che permettono la presa del carico e che possono essere disposte tra la macchina e il carico o diventare parte integrante di quest’ultimo (ne sono un esempio le imbragature e i loro accessori)”;
La norma li definisce come “elementi progettati e costruiti a fini di sollevamento come parte integrante di macchine o accessori per il sollevamento”
Essi sono descritti, nel testo citato, come “componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente e una macchina azionata mediante collegamento al primo supporto fisso di quest’ultima”
Dopo aver analizzato i prodotti oggetto della direttiva macchine, è arrivato il momento di concentrarci sull’allegato 1 che specifica gli obblighi del costruttore e i requisiti di sicurezza (RESS) che le macchine devono soddisfare per poter essere commercializzate ed utilizzate all’interno della Comunità Europea. Nella direttiva 2006/42/CE vengono infatti specificati i parametri da utilizzare per la realizzazione delle macchine e si stabilisce che il produttore ha l’obbligo di accompagnare le macchine con la documentazione descritta nei seguenti paragrafi.
L’allegato VII della Direttiva macchine è dedicata al fascicolo tecnico: documento che deve comprendere tutte le informazioni necessarie per dimostrare che la macchina soddisfi tutti i requisiti di sicurezza (RESS) presenti nell’allegato I.
Il fascicolo tecnico deve contenere: descrizione generale della macchina, disegno complessivo e dettagliato della macchina, schemi dei circuiti di comando, documentazione relativa alla valutazione dei rischi, norme e specifiche tecniche applicate, relazione tecnica con i risultati delle prove svolte, copia dichiarazione CE di conformità e istruzioni della macchina.
Come previsto dalla normativa “Il fascicolo tecnico deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.” Approfondiremo questo aspetto nel paragrafo dedicato agli organi di vigilanza e alle sanzioni.
Il manuale, insieme alle altre fonti di informazione presenti sulla macchina (quali cartelli, dispositivi di segnalazione e interfacce uomo-macchina), fornisce all’utilizzatore tutte le informazioni necessarie per l’utilizzo della macchina in condizioni di sicurezza. Come previsto nel punto 1.7.4 dell’Allegato I (Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute) della Direttiva Macchine, esso deve essere tradotto nella lingua comunitaria ufficiale dello Stato membro in cui la macchina viene immessa sul mercato o messa in servizio e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
Le istruzioni ricoprono un ruolo fondamentale nella salvaguardia della salute degli operatori e per questo motivo devono essere redatte prima che la macchina venga immessa sul mercato e/o messa in servizio. Come previsto dalla direttiva macchine, il produttore / distributore deve accertarsi che l’utilizzatore finale riceva tali istruzioni.
Data l’importanza delle informazioni per l’uso, la loro redazione viene regolamentata da diverse norme che nel corso degli anni sono andate ad integrare le disposizioni presenti al punto 1.7.4 dell’Allegato I della direttiva macchine. Tra di esse troviamo:
La dichiarazione di conformità è l’atto con cui il fabbricante dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva 2006/42/CE.
Tale documento deve essere redatto a macchina o in stampatello nella stessa lingua delle istruzioni per l’uso originali e deve essere accompagnato dalla traduzione nella lingua del Paese di utilizzazione. La dichiarazione può essere inserita nelle istruzioni per l’uso oppure può essere un documento separato, e deve contenere i seguenti elementi:
La Direttiva prevede che la redazione della dichiarazione di conformità debba essere eseguita da un organismo notificato solo se la macchina rientra tra le categorie presenti nell’Allegato IV (come, ad esempio, alcuni tipi di seghe o presse).
In questo caso si parla di esame CE del tipo, ovvero della procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina presente nell’allegato IV soddisfi i requisiti della direttiva 2006/42/CE.
Per tutte le altre macchine è sufficiente un’autocertificazione con cui il fabbricante ne dichiara la conformità ai requisiti della Direttiva e alla ulteriore legislazione ad essa eventualmente applicabile.
La marcatura CE viene apposta ai macchinari ritenuti conformi alla Direttiva macchine e con essa il produttore/distributore si assume la responsabilità del prodotto, permettendone l’accesso sul mercato e la libera circolazione. Questo sistema permette alle autorità preposte l’identificazione dei prodotti non conformi.
Come stabilito dalla direttiva nell’allegato 1, ogni macchina deve recare in modo “visibile, leggibile e indelebile” le seguenti informazioni: ragione sociale e indirizzo del fabbricante, marcatura CE, designazione della macchina e della serie o del tipo, anno di costruzione. Nel caso in cui la macchina sia destinata all’utilizzo in area potenzialmente esplosiva, essa deve recare: marchio Ex, gruppo a cui appartiene la sostanza pericolosa che si sta considerando, categoria dell’ambiente in cui è posta l’apparecchiatura (M1, M2 per le miniere oppure 1,2,3 in ambienti diversi da miniere) e la tipologia di inquinante pericoloso che si trova nell’ambiente (G=gas, D=polvere). L’allegato 1 della direttiva stabilisce anche che il metodo di applicazione della marcatura deve risultare permanente così come il collegamento alla macchina (saldatura, rivettatura o incollaggio).
Essa viene quindi solitamente riportata su una piastra metallica o adesiva che viene applicata alla macchina e che contiene le informazioni relative al costruttore, alla macchina ed il marchio CE. Quest’ultimo deve poi rispettare le proporzioni stabilite nell’allegato III della direttiva. Per maggiori dettagli in merito vi invitiamo a tenere come riferimento la direttiva macchine
Dopo aver analizzato la direttiva 2006/42/CE e gli obblighi del costruttore delle macchine, concludiamo questo approfondimento legislativo con un breve cenno alle attività di controllo volte a verificare la conformità della documentazione e delle macchine alla direttiva.
Le verifiche vengono effettuate dagli Organi di Vigilanza (ASL, ARPA, dipartimenti provinciali del lavoro…) durante sopralluoghi periodici o a seguito di segnalazioni di infortunio e, nel caso in cui emergano carenze dei requisiti essenziali di sicurezza di una macchina, deve essere fatta una segnalazione al Ministero dell’Economia.
La segnalazione viene presa in considerazione dal Comitato interministeriale che affida l’accertamento tecnico al GLAT (Gruppo di Lavoro Accertamenti Tecnici) che la verifica tenendo conto del parere del tecnico incaricato degli accertamenti, delle documentazioni tecniche esistenti e dei pareri espressi in casi simili,
Se la segnalazione viene ritenuta non pertinente o incompleta il MSE(Ministero dello Sviluppo Economico) chiede ulteriori verifiche agli enti di vigilanza territoriali che l’avevano presentata.
Quando invece la segnalazione viene ritenuta valida, viene inviata una raccomandata al costruttore in cui gli si chiede quali interventi intende adottare per risolvere la problematica e l’elenco completo delle macchine immesse sul mercato. Nei casi in cui questa procedura non risulta sufficiente, vengono svolti degli accertamenti presso il costruttore e viene esaminato il Fascicolo Tecnico della macchina.
Se dopo gli accertamenti viene confermato che la macchina non risponde ai RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza), il costruttore deve adottare i provvedimenti necessari e aggiornare l’elenco delle macchine in circolazione per permettere un loro eventuale ritiro in caso di confermata pericolosità.
I costruttori e i soggetti interessati dalla Direttiva Macchine sono poi soggetti a sanzioni amministrative e pecuniarie stabilite dal D.Lgs.81/2008
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