Direttiva ATEX atmosfera esplosiva

Direttiva europea ATEX 2014/34/UE per la regolamentazione di attrezzature e impianti per atmosfera esplosiva

Quando si progettano impianti di aspirazione e abbattimento degli inquinanti dell’aria è fondamentale considerare le caratteristiche del sistema produttivo e degli inquinanti emessi. Come abbiamo visto in un precedente articolo sulle polveri esplosive, molti processi industriali comportano l’utilizzo di sostanze che possono causare deflagrazioni. Gli impianti devono quindi essere progettati e realizzati in conformità alla Direttiva ATEX 2014/34/UE. Vediamo insieme i dettagli principali della nuova Direttiva ATEX.

Direttiva ATEX: significato e campo di applicazione

Il 29 marzo 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Nuova Direttiva ATEX 2014/34/UE, che ha abrogato la precedente Direttiva ATEX 94/9/CE a decorrere dal 20 aprile 2016. In Italia, il recepimento di questa direttiva ATEX è avvenuto attraverso il Decreto Legislativo n. 85 del 19 maggio 2016.

Con la Direttiva ATEX, l’Unione Europea ha definito i requisiti di sicurezza necessari per tutti gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Questa direttiva di prodotto si rivolge direttamente ai costruttori con lo scopo di garantire la libera circolazione delle merci in oggetto all’interno dell’Unione Europea. Inoltre, la direttiva ATEX viene estesa anche a tutti i dispositivi di sicurezza, controllo e regolazione che non vengono utilizzati all’interno di atmosfera esplosiva, ma che risultano necessari per il funzionamento dei sistemi.

Simbolo pericolo di esplosione

Nello specifico, la direttiva ATEX definisce come:

  • «apparecchi»: le macchine, le apparecchiature, i dispositivi fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono destinati alla generazione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale e che, a causa delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un’esplosione;
  • «sistemi di protezione»: dispositivi, diversi dai componenti degli apparecchi, la cui funzione è bloccare sul nascere le esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, messi a disposizione sul mercato separatamente come sistemi con funzioni autonome;
  • «componenti»: tutte le parti essenziali per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi in oggetto, privi tuttavia di funziona autonoma;
  • «assieme»: combinazione di due o più parti di apparecchi ed eventuali componenti immessa sul mercato e/o messa in servizio da una persona responsabile (fabbricante) sotto forma di singola unità funzionale;
  • «atmosfera esplosiva»: miscela di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri con aria, in determinate condizioni atmosferiche nelle quali, dopo l’innesco, la combustione si propaga alla miscela infiammabile;
  • «atmosfera potenzialmente esplosiva»: un’atmosfera suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva ATEX a causa di condizioni locali e operative.

Direttiva ATEX: descrizione operatori economici e loro obblighi

La nuova Direttiva ATEX non ha comportato particolari cambiamenti ai contenuti tecnici presenti nella Direttiva ATEX 94/9/CE, ma ha riportato in modo più evidente gli obblighi delle varie figure coinvolte nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti destinati ad essere installati in zone a rischio esplosione, allineandosi così al nuovo quadro legislativo (Decisione 768/2008/CE). Vediamo insieme le figure coinvolte e i relativi obblighi.

  • «fabbricante»: “una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendo il proprio nome o marchio o lo utilizza a fini propri”. Tra gli altri compiti, i fabbricanti devono garantire che i prodotti siano fabbricati in conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza, preparare la documentazione tecnica, eseguire (o far eseguire) la procedura di conformità, apporre il marchio di protezione dalle esplosioni e un numero di tipo/serie/lotto per permettere l’identificazione;
  • «rappresentante autorizzato»: “una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti”. Questi ultimi riguardano principalmente il rapporto con le autorità e la messa a disposizione della dichiarazione di conformità UE e della documentazione tecnica;
  • «importatore»: “una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che commercializzi sul mercato UE un prodotto originario di un Paese terzo”. Tra gli altri obblighi, egli deve immettere sul mercato prodotti conformi verificando che il fabbricante abbia eseguito la procedura specifica e preparato la documentazione tecnica e che siano presenti marcatura CE e documenti prescritti;
  • «distributore»: “una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che metta un prodotto a disposizione sul mercato”. Prima di immettere un prodotto sul mercato, oltre agli altri obblighi, essi devono verificare la presenza della marcatura CE e dei documenti prescritti; garantire che le condizioni di immagazzinamento e trasporto non ne compromettano la conformità.

Direttiva ATEX: valutazione della conformità

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, il fabbricante è colui che deve garantire la conformità dell’apparecchio/ sistema o componente oggetto di valutazione.
Gli allegati da III a IX della Direttiva ATEX descrivono le procedure di valutazione della conformità, che comprendono: esame CE del tipo, verifica di unico prodotto e controllo di fabbricazione interno. Quest’ultimo, spesso definito erroneamente come “autocertificazione”, presuppone una valutazione autonoma del fabbricante relativamente alla conformità del prodotto che intende immettere sul mercato.

Qualsiasi sia la procedura adottata, tutti i passaggi formali ed informali devono essere completati a cura del fabbricante ed includono:

  1. stesura del fascicolo tecnico;
  2. prove e test sul prodotto;
  3. manuale di uso e manutenzione;
  4. dichiarazione di conformità;
  5. marcatura CE

Al termine del processo di valutazione delle conformità il costruttore deve emettere la dichiarazione di conformità che deve contenere i seguenti elementi:

  • Norme o marchio d’identificazione del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea;
  • Descrizione dell’apparecchio, sistema e dispositivo;
  • Identificazione di tutte le parti che compongono l’assieme;
  • Eventuale nome e numero dell’Organismo Notificato intervenuto;
  • Eventuali riferimenti a norme armonizzate;
  • Eventuali riferimenti a specifiche impiegate;
  • Eventuali riferimenti ad altre direttive applicate;
  • Identificazione del firmatario

La dichiarazione di conformità deve essere seguita dalla Marcatura CE, per i dettagli ad essa relativa vi invitiamo a leggere l’articolo dedicato.

ATEX: gruppi di appartenenza e categorie

Le procedure di valutazione viste in precedenza sono molteplici, ma il fabbricante come sceglie a quale riferirsi? Per rispondere a questa domanda è necessario puntualizzare che, come specificato nell’allegato 1 della direttiva ATEX, i prodotti vengono suddivisi in due gruppi:

  • Gruppo I costituito dagli apparecchi che sono destinati all’utilizzo nelle parti sotterranee delle miniere e nei loro impianti di superficie. In questi ambienti il pericolo di esplosione è generato dalla possibile presenza di gas grisù e/o di polveri combustibili;
  • Gruppo II comprende gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in tutti gli altri luoghi a rischio di esplosione
Gruppi e categorie Direttiva ATEX

La scelta della procedura di valutazione della conformità viene effettuata sulla base di questa classificazione e tenendo in considerazione anche le categorie di appartenenza delle apparecchiature. I due gruppi sopra descritti vengono infatti ulteriormente suddivisi in base al livello di sicurezza garantito dalle apparecchiature.
Nello specifico il gruppo I si divide in apparecchi di categoria M1 e M2, mentre il gruppo II è suddiviso in categoria 1, categoria 2 e categoria 3. Vediamo insieme i dettagli

  • Categoria M1 (Gruppo I) = apparecchi che garantiscono un livello di protezione molto elevato, rimanendo operativi in atmosfera esplosiva anche in caso di guasto eccezionale;
  • Categoria M2 (Gruppo I) = apparecchi che garantiscono un livello di sicurezza elevato, ma in caso di atmosfera esplosiva l’alimentazione di energia deve essere interrotta;
  • Categoria 1 (Gruppo II) = apparecchi che assicurano un livello di protezione molto elevato e che sono destinati ad ambienti con atmosfera esplosiva presente sempre, spesso o per lunghi periodi. Questi apparecchi devono garantire la sicurezza richiesta anche nel caso di un loro guasto;
  • Categoria 2 (Gruppo II) = apparecchi progettati per garantire un livello di sicurezza elevato in ambiente in cui è probabile che si manifesti atmosfera esplosiva. Tali apparecchi devono essere dotati di mezzi di protezione che garantiscano gli standard richiesti anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento di cui occorre abitualmente tener conto;
  • Categoria 3 (Gruppo II) = apparecchi che assicurano un livello di protezione normale e che sono destinati ad ambiente con scarse probabilità che si verifichi atmosfera esplosiva. In questa categoria è sufficiente che gli apparecchi garantiscano sicurezza durante il funzionamento normale.

Gli apparecchi del gruppo II, sono poi suddivisi in base alla tipologia di sostanze che danno luogo all’atmosfera esplosiva ATEX: in caso di polveri nella marcatura dell’apparecchio viene indicata la lettera D dopo la categoria (1D, 2D o 3D), mentre in caso di gas, vapori e nebbie oleose viene riportata la G (1G, 2G o 3G).

Direttiva ATEX: conclusioni

Come abbiamo visto, la Direttiva ATEX è molto ampia e interessa molte realtà industriali. Quando ci si trova in presenza di atmosfera esplosiva ATEX è molto importante scegliere consulenti e fornitori con la giusta esperienza nel campo. In Tecnosida progettiamo e realizziamo impianti per il trattamento degli inquinanti dell’aria appositamente studiati sulle specifiche esigenze dei nostri clienti: in oltre 40 anni di esperienza abbiamo realizzato innumerevoli sistemi ATEX applicati in atmosfera esplosiva con ottimi risultati! Contattaci per un sopralluogo senza impegno!